LO STATUTO

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ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti
del Codice Civile e’ costituita con sede a Chioggia una associazione non commerciale operante nel settore sportivo denominata ” Altamarea Sea Kayak Associazione sportiva dilettantistica ”Con delibera del Consiglio Direttivo l’associazione potrà aderire ad altre Associazioni e agli organismi aderenti al CONI .
A seguito dell’adesione, si conforma agli statuti e ai regolamenti nonché alle norme e alle direttive emessi dagli Enti citati .

ART. 2

L’associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività e’ espressione .
Di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreative e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L’associazione si propone di :
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche
b) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati,gare,manifestazioni di kayak e canoa
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive
d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre e altre strutture sportive
e) indire corsi di avviamento allo sport di attività motoria e di mantenimento.
f) Organizzazione corsi di formazione e qualificazione per operatori sportiviInoltre l’associazione, mediante apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo, potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde
pubblico attrezzato e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive
b) organizzare attività ricreative e culturali a favore dei soci
c) esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento
osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

ART. 4

Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere socie le persone fisiche che condividono gli scopi dell’Associazione e
Che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all’associazione, impegnandosi ad attenersi al
presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. All’atto
della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di soci ed il suo
nominativo annotato sul libro soci. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

Il socio ha diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per quanto riguarda la
modifica dello statuto e degli eventuali regolamenti
- a partecipare attivamente e passivamente alle elezioni degli organi sociali.Il socio e’ tenuto:
- All’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti, e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- Al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

Il contributo associativo annuale che il socio è tenuto a versare all’associazione è stabilito per ogni anno dl Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile e non potrà essere restituito in nessun caso.

ART. 8

La qualifica di soci si perde per recesso, esclusione, causa di morte o per morosità del pagamento della quota annuale.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prenderà atto.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio nei seguenti casi:
a) Mancato rispetto delle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) Attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che le arrechino danno, anche morale, o discredito;
c) Rifiuto di versare il contributo associativo;
Nei casi a) e b) l’esclusione dovrà essere comunicata per lettera ai destinatari.
Le recessioni e le esclusioni saranno operative dalle relative annotazioni sul libro soci.

 

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